Art. 17.
(Incentivi alla raccolta di risorse di mercato).

      1. Al fine di incentivare l'investimento in titoli di imprese innovative e di piccole e medie imprese che abbiano sede legale nella aree sottoutilizzate, e, in sede di prima applicazione e in via sperimentale, nel territorio della Regione Siciliana da non meno di dodici mesi antecedenti l'acquisto dei titoli, ai fondi chiusi, previsti dal titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, alle banche, iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, agli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, alle società di gestione del risparmio, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento previsti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, da esse gestiti, alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, è concesso

 

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un contributo, non superiore a 10.000 euro per ciascuna operazione di acquisto, per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, in misura non superiore al 50 per cento del costo documentato e documentabile.
      2. Per ciascuna operazione beneficiaria dell'incentivo di cui al comma 1, il contributo per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, qualora vi sia stato effettivo acquisto di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, in imprese aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è elevato a 20.000 euro.
      3. Al fine di favorire la raccolta di risorse di mercato, anche mediante fondi chiusi, alle imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo, in misura non superiore a 10.000 euro, per il finanziamento delle seguenti attività:

          a) certificazioni di bilancio;

          b) ristrutturazioni di bilancio;

          c) elaborazione del piano economico-finanziario;

          d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

          e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa;

          f) assistenza all'emissione di prestiti.

      4. Qualora le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 3 abbiano effettivamente raccolto risorse di mercato mediante cessione di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, il contributo sulle attività di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma è elevato a 20.000 euro.
      5. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di

 

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finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.
      6. Gli interventi dei commi da 1 a 4 si attuano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse di cui al comma 7.
      7. Gli interventi di cui all'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono estesi al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere sulle risorse disponibili di cui al citato articolo 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003.